Decreto scuola approvato: concorsi in arrivo entro il 2019

Giovedì 10 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che autorizza il MIUR a bandire due concorsi nella scuola secondaria, uno ordinario e uno straordinario riservato ai docenti con 3 anni di servizio nelle scuole secondarie statali. Saranno banditi contestualmente ed entro il 2019 (art. 1, comma 1).

Entrambi i concorsi saranno su base regionale e secondo il fabbisogno delle singole regioni. Verranno banditi posti solo nelle classi di concorso/tipologie di posto in cui si prevedono cattedre vacanti e disponibili in ogni regione.

Ai PAS, precedentemente inseriti nella bozza del decreto, verrà dedicato un disegno di legge apposito.

 

Concorso ordinario

Al concorso ordinario, già definito e previsto dal D.Lgs. 59/2017 e dalle modifiche della legge di bilancio 2019, possono iscriversi coloro in possesso di uno dei seguenti requisiti (vedi art. 5):

  • titolo di accesso per l’insegnamento di una classe di concorso (secondo le tabelle del DPR 19/2016 e aggiornamenti del DM 259/2017) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche (vedi DM 616/2017 per i dettagli e FAQ ADI dottorato-scuola n. 4 e 5), oppure

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre, oppure

  • abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso nella classe di concorso per cui si concorre.

Per sostegno è richiesta anche la specializzazione su sostegno (c.d. “TFA sostegno”).

È possibile partecipare per una sola classe di concorso per grado e per sostegno.

Le prove del concorso per la propria materia saranno 3 (vedi art. 6):

  1. prova scritta nazionale sulle discipline afferenti alla classe di concorso;

  2. prova scritta nazionale sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche;

  3. prova orale sulle conoscenze della/e propria/e disciplina/e in cui si verificherà anche la conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2 (non è richiesta la certificazione) e le competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Allo stato attuale non sono previste altre prove, ma nulla vieta che venga introdotta anche una prova preselettiva nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti, come accaduto nei concorsi del 2012 e del 2016.

I vincitori del concorso (cioè coloro che superano le prove e si collocano in posizione utile in graduatoria) accederanno a un anno di formazione e prova che, se superato positivamente, confermerà l’immissione in ruolo.

Coloro che supereranno tutte le prove ma non risulteranno vincitori otterranno l’abilitazione, titolo utile per iscriversi in II fascia. 

 

Concorso straordinario

Il Decreto Legge appena approvato introduce un ulteriore concorso che si svolgerà parallelamente al concorso ordinario. Tale concorso straordinario è una tantum ed è riservato ai docenti con 3 anni di servizio nelle scuole secondarie statali, svolti tra l’a.s. 2011/2012 e l’a.s. 2018/2019, di cui almeno 1 anno specifico nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre (art. 1, commi 5 e 6). Per il sostegno è richiesto l’ulteriore requisito della specializzazione su sostegno. 

Per anno di servizio si intendono, alternativamente:

  • 180 giorni di servizio (anche non continuativi) nello stesso a.s.;

  • servizio continuativo dall’1 febbraio al termine degli scrutini.

La ratio del Miur è stata quella di creare un canale preferenziale per coloro che abbiano già lavorato nella scuola secondaria alle dipendenze del Miur per almeno 3 anni, per tale motivo sono state escluse altre categorie di docenti (come lavoratori delle paritarie e dei centri di formazione professionale).

È possibile partecipare per una sola classe di concorso oppure per sostegno.

Il concorso si articolerà in un’unica prova computer based costituita da quesiti a risposta multipla riguardanti il programma del concorso 2016. La prova sarà superata dai candidati che otterranno almeno 7/10.

I vincitori accederanno ad un anno di prova "rivisitato": oltre alla classica cattedra da 18 ore, verrà chiesto di conseguire i 24 CFU (salvo chi ne è già in possesso) con costi a carico dello Stato e al termine dell'anno di prova si dovrà sostenere un orale selettivo che consisterà nella simulazione di una lezione. L'usuale comitato di valutazione dell'anno di prova avrà anche un componente esterno per la valutazione di tale orale.

Un'altra novità sullo straordinario riguarda gli idonei vincitori: a differenza della bozza del decreto di luglio, questi avranno la possibilità di ottenere l'abilitazione con supplenza al 30/06 + i 24 CFU (salvo chi ne è già in possesso) + orale finale selettivo. Il superamento dell'orale selettivo consente di ottenere l'abilitazione.

 

Analisi e commento dell’ADI

Nell’attuale versione del decreto, così come nella precedente, il dottorato di ricerca non è considerato titolo utile per l'accesso al concorso straordinario. Nonostante le richieste che la nostra associazione continua ad avanzare, osserviamo con rammarico che il Governo non ha colto questo nuovo decreto per la valorizzazione di tanti dottori di ricerca che hanno dedicato anni della propria vita ad approfondire la propria materia e raggiungere il più alto titolo di studio. I governi cambiano, ma la noncuranza per la categoria più formata d’Italia resta.

Neanche la proposta di garantire ai dottori di ricerca l’accesso a un percorso abilitante come il PAS, ora svincolato dal decreto, poteva essere considerata una adeguata forma di valorizzazione del dottorato: come sintetizzato nel comunicato PAS per PhDs e Concorsi Scuola: l’analisi e il commento dell’ADI, infatti, i PAS non consentivano l’accesso al concorso straordinario, e permettevano l’accesso all’ordinario al pari di tutti gli altri aspiranti docenti; la scarsa considerazione per i dottori di ricerca mostrata da questa proposta è ancora più marcata se si pensa che lo status di abilitato sarebbe stato riconosciuto automaticamente anche agli idonei non vincitori del concorso e il percorso abilitante sarebbe stato a pagamento (2500€-3000€). A causa di queste criticità abbiamo sostenuto che un percorso abilitante come il PAS non fosse la soluzione ideale, né per risolvere il precariato, né per valorizzare adeguatamente e in modo strutturale la categoria dei dottori di ricerca, a differenza delle numerose proposte avanzate negli ultimi anni da ADI (illustrate nuovamente alla fine di questo documento).

Riteniamo positivi alcuni passi in avanti fatti sul concorso straordinario, come ad esempio il voto minimo dello scritto innalzato a 7/10, così come la richiesta dell’acquisizione dei 24 CFU per i docenti che supereranno il concorso straordinario e che non li hanno ancora acquisiti. Accogliamo con piacere anche la volontà di permettere il conseguimento di tali CFU gratuitamente per i vincitori. 

Osserviamo, però, un’eccessiva disparità nella selettività dei due concorsi. Da una parte abbiamo un concorso ordinario con ben due prove scritte e una orale, a cui si potrebbe aggiungere una preselettiva. Dall’altra abbiamo un concorso straordinario con una sola prova a risposta multipla che, pur garantendo velocità e obiettività, non ci sembra la più adatta per selezionare il corpo docente. Auspichiamo che il concorso straordinario e il successivo anno di prova con orale selettivo operino un’adeguata selezione sui candidati, premiando la preparazione e garantendo una scuola con insegnanti di alto livello.

 

Proposte dell’ADI

L’ADI da anni analizza il nodo della valorizzazione del dottorato nella scuola e, nonostante i continui cambiamenti a cui abbiamo assistito in questi anni, le principali proposte avanzate dall’ADI ai diversi Ministri che si sono avvicendati al MIUR restano tuttora valide, sia per il concorso straordinario che per quello ordinario. Ad esse abbiamo aggiunto la proposta di inserire tra gli aventi diritto a partecipare al concorso straordinario anche i dottori di ricerca con 2 anni di servizio, l’estensione della partecipazione ai concorsi per tutte le classi di concorso in cui si hanno i requisiti e l’apertura della III fascia a nuovi inserimenti.

  1. Consentire l’accesso al concorso straordinario ai dottori di ricerca con 2 anni di servizio nella scuola.

    L’art. 1 del decreto appena approvato prevede un concorso straordinario riservato a coloro che hanno 3 anni di servizio nelle scuole statali, svolti tra l’a.s. 2011/2012 e l’a.s. 2018/2019, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si vuole concorrere.
    I dottori di ricerca hanno dedicato almeno 3 anni di formazione e ricerca presso le università, hanno sviluppato numerose “soft skills”, sono cresciuti in un ambiente internazionale, hanno perfezionato oltre alla propria materia anche almeno un’altra lingua comunitaria. Lo Stato riconosce questa maggiore preparazione a chi è già nel sistema, osserviamo infatti che in II e III fascia il dottorato viene valutato 12 punti, lo stesso punteggio attribuito ad un anno di servizio. In fase di reclutamento, tuttavia, questa preparazione non viene considerata e anzi, i dottori di ricerca risultano essere svantaggiati nell’assolvimento del  requisito dei 180x3, in quanto hanno speso 3 anni in formazione e ricerca sottraendo tempo alle supplenze che permettono di partecipare allo straordinario. Per evitare che il sistema di reclutamento scolastico diventi un disincentivo al conseguimento di un dottorato, e per valorizzare competenze già riconosciute ai docenti di ruolo anche per gli aspiranti docenti, chiediamo che possano accedere al concorso straordinario almeno i dottori di ricerca con 2 anni di servizio.
    Ciò non solo darebbe la possibilità di stabilizzare altri precari della scuola attualmente non compresi nel decreto, ma contribuirebbe a puntare verso una scuola di docenti altamente formati e selezionati. A differenza di altre categorie non chiediamo la stabilizzazione senza il superamento di alcuna selezione, bensì la possibilità di far accedere ad un concorso semplificato anche una categoria con servizio la cui preparazione è già certificata dal titolo di dottorato e dalle selezioni superate per averlo ottenuto.

  2. Attribuire un punteggio significativo al dottorato di ricerca nel concorsi.

    Come stabilito nell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 59/2017, il dottorato sarà tra i titoli valutabili. ADI propone che costituisca almeno il 60% del totale dei punti da attribuire ai titoli. L’ADI chiede, inoltre, che il dottorato sia tra i titoli valutabili anche nel concorso straordinario.

  3. Valutare adeguatamente la didattica universitaria certificata in fase concorsuale.

    Oltre al punteggio del servizio scolastico, l’ADI chiede di inserire anche la valutazione di quello universitario, così come già avviene per le graduatorie d’istituto. Suggeriamo di attribuire un determinato punteggio per ogni contratto di docenza universitaria e di didattica integrativa.

  4. Istituire tabelle di conversione tra dottorati (SSD) e classi di concorso (CdC).

    Al fine di istituire un fondamentale raccordo tra l'attività di ricerca e quella di insegnamento, alla stregua di quanto già accade per le analoghe corrispondenze tra corsi di laurea e classi di concorso, chiediamo di potervi sottoporre una proposta di tabelle di conversione tra settori-scientifico disciplinari e classi di concorso.

  5. Esonerare i dottori di ricerca dalla prima prova scritta di carattere disciplinare per l’accesso al concorso ordinario.

    Il titolo di dottore di ricerca certifica elevate e approfondite conoscenze disciplinari, oggetto sia della prima prova scritta sia dell’orale. I dottori di ricerca hanno già dimostrato elevate conoscenze e competenze disciplinari 1) superando una rigida selezione per accedere al dottorato, 2) durante il percorso dottorale hanno dovuto superare esami e valutazioni intermedie, 3) al termine del dottorato hanno dovuto produrre un lavoro di ricerca originale sottoposto alla valutazione di una commissione apposita.  Pertanto l’ADI chiede l’esonero dalla prima prova scritta.
    L’esonero dalla prima prova in un concorso pubblico per una determinata categoria è già prevista, ad esempio, per l’accesso all’esame di stato di dottore commercialista per i laureati nelle classi di Laurea Specialistica 84/S Scienze economiche aziendali, 64/S Scienze dell’economia, ovvero nelle classi di Laurea Magistrale LM-56 Scienze dell’economia e LM-77 Scienze economiche aziendali che abbiano conseguito un determinato numero di crediti formativi. In particolare, chiediamo che la prima prova di accesso al concorso sia considerata un’idoneità per tutti i concorrenti e che i dottori di ricerca, in virtù del loro titolo, vengano automaticamente ritenuti idonei. Se, in alternativa, la prima prova rimanesse inalterata, chiediamo che i dottori di ricerca, alla luce della loro conoscenza specialistica della materia, vengano esonerati con l’assegnazione del massimo punteggio previsto.

  6. Partecipazione ai concorsi a cattedra per tutte le classi di concorso in cui si hanno i requisiti.

    Finora, in tutti i concorsi a cattedra è stato possibile presentare domanda di partecipazione per tutte le CdC in cui si hanno i requisiti. La legge di bilancio 2019 ha modificato l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 59/2017 limitando la partecipazione ad una sola CdC per grado e sostegno (per chi ha conseguito la specializzazione). Molti aspiranti docenti hanno investito tempo e denaro per recuperare i CFU per avere titolo in più CdC ma ora si trovano a dover  scegliere una sola CdC in fase concorsuale. Tale scelta, oltre che limitativa, rischia anche di lasciare scoperte alcune CdC.

  7. Riapertura della III fascia anche a nuovi inserimenti. La III fascia riaprirà nel 2020 ma, secondo la normativa attuale (art. 1, comma 107, Legge 107/2015, modificato con la legge di stabilità del 30 dicembre 2016), è chiusa a nuovi inserimenti. Ciò risulterebbe discriminante nei confronti di chi si è potuto inserire in III fascia nel 2017 o nei trienni precedenti. Inoltre ciò alimenterebbe l'uso delle MAD; attualmente in certe CdC e province le GI vengono già esaurite ed è necessario ricorrere a questo strumento che risulta altamente discrezionale. Infine, l'ultima circolare delle supplenze ha stabilito che i DS che ricorrono alle MAD devono pubblicare gli elenchi degli aspiranti che hanno presentato domanda da MAD, in un'ottica di trasparenza. Sia tale pubblicazione, sia il ricorso alle MAD rappresenta un aggravio di lavoro per le scuole che con nuovi inserimenti in III fascia verrebbe limitato.