Concorsi scuola e graduatorie provinciali per le supplenze (GPS): le FAQ dell'ADI

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Nei comunicati Quale valutazione degli assegni di ricerca nella scuola? Servono chiarimenti dal Ministero e Graduatorie provinciali per le supplenze: finalmente si valorizza la ricerca, ma la didattica universitaria? abbiamo evidenziato diversi dubbi sulla valutazione di attività di ricerca e didattica universitaria nelle domande per i concorsi scuola e per le graduatorie per le supplenze. 

Il Ministero ha risposto ad alcune di queste domande tramite le sue faq e attraverso un confronto con noi. Sulla base di tali chiarimenti, del bando del concorso ordinario, del bando del concorso straordinario, dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, della nota 1290 del 22 luglio 2022 e delle faq ministeriali, pubblichiamo le nostre faq.

FAQ su assegni di ricerca e altre attività di ricerca

  1. Come e quanto vengono valutati gli assegni di ricerca?
    Il Ministero ci ha comunicato che il punteggio è assegnato per ogni assegno di ricerca (5 punti nei concorsi, 12 punti nelle graduatorie per le supplenze), indipendentemente dalla sua durata.
    La faq ministeriale n. 14 del Ministero precisa che “l’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti”.
     

  2. I rinnovi degli assegni di ricerca sono valutabili?
    Poiché, come specificato nella faq ministeriale n. 14, l’attività è valutata rispetto al bando, il Ministero ci ha confermato che i rinnovi non sono valutabili come ulteriori assegni. Un assegno di ricerca con uno o più rinnovi sarà quindi valutato 5 punti nei concorsi e 12 punti nelle graduatorie per le supplenze. Dato che un assegno con o senza rinnovi è valutato in egual maniera, se i rinnovi sono consecutivi è indifferente indicare la data di scadenza dell’ultimo rinnovo o quella del primo contratto nella domanda.
     

  3. Gli assegni di ricerca in corso sono valutabili?
    Poiché, come spiegato nella faq ministeriale n.14, l’attività di ricerca è valutata rispetto al bando, il Ministero ci ha confermato che sono valutabili gli assegni di ricerca in corso. Le piattaforme per la compilazione delle domande per i concorsi e per le graduatorie per le supplenze non consentono di inserire una data di fine successiva al termine di presentazione della domanda, come accade per i servizi in corso. Consigliamo di indicare come data di fine quella di iscrizione, in tal modo il sistema accetta la domanda e si dichiara il periodo effettivamente svolto. Per completezza, nella domanda del concorso è possibile specificare la data di scadenza dell’assegno tra le note. Poiché nella domanda per le graduatorie per le supplenze non esiste una voce in cui inserire delle note, si può comunicare questa precisazione inserendo un PDF negli allegati.
     

  4. I post-doc in università estere sono valutabili?
    Sì, la domanda per le graduatorie, quella del corso ordinario e di quello straordinario consentono di inserire le attività di ricerca all’estero nella voce relativa agli assegni di ricerca. Tale valutazione è confermata anche nella faq n. 13 del Ministero. Tuttavia, nella domanda online vengono richiesti ente che ha riconosciuto il titolo, data del riconoscimento e numero dell’atto, dati che possono essere inseriti per dottorati e lauree conseguite all’estero, in quanto titoli di studio, ma non per contratti per attività di ricerca. L’assistenza tecnica del Ministero ci ha suggerito di compilare la sezione senza barrare la casella “attività eseguita all’estero”, aggiungendo tra le note che il suggerimento è stato dato dall’ufficio competente, e allegare copia del contratto di lavoro. Poiché nella domanda per le graduatorie per le supplenze non esiste una voce in cui inserire delle note, suggeriamo di allegare un breve PDF in cui si specifica che tale suggerimento è stato dato alla nostra associazione e dall’assistenza tecnica del MI. Sulla base di quanto indicato nella faq ministeriale n. 6, poiché in questo caso si dovrebbe allegare più di un file, tale PDF e il contratto vanno inseriti entrambi in un’unica cartella “.zip” da inserire tra gli allegati.
     

  5. La data finale dell'assegno di ricerca si riferisce al bando oppure alla data finale dell'ultimo rinnovo?
    Poiché è valutabile ogni assegno di ricerca indipendentemente dalla sua durata e da eventuali rinnovi, anche in corso, entrambe le soluzioni sono corrette.
     

  6. Sono valutate anche le borse di ricerca post-dottorato?
    La risposta del Ministero è stata negativa.
     

  7. Sono valutate le borse di studio?
    La risposta del Ministero è stata negativa.
     

  8. Sono valutati anche contratti da RTDa e RTDb?
    La risposta del Ministero è stata negativa.
     

  9. Sono valutate le attività didattiche universitarie?
    La risposta del Ministero è stata negativa.
     

  10. L’attività di ricerca con fondi regionali è valutabile?
    Sono valutabili tutti gli assegni di ricerca universitari ai sensi dei riferimenti normativi menzionati nelle tabelle, quindi riferiti all’art. 51, comma 6, della legge 449/1997, oppure art. 22 della legge 240/2010.
     

  11. Chi ha fatto domanda per l’ASN nell’ultimo quadrimestre può inserirla?
    Tutti i titoli sono valutabili solo se effettivamente posseduti nel momento di iscrizione.
     

  12. Gli anni di servizio in aspettativa per motivi di ricerca possono essere conteggiati per raggiungere le tre annualità necessarie per il concorso straordinario?
    Sì, come specificato nella CM 15/2011 del MIUR l’aspettativa per motivi di ricerca segue le stesse disposizioni del congedo per dottorato, di conseguenza è valida ai fini giuridici, pertanto le annualità in aspettativa sono considerate giuridicamente annualità di servizio.
    Per ulteriori info si consiglia la lettura della nostra guida su dottorato e scuola.

 

  1. Gli anni di servizio in aspettativa per motivi di ricerca possono essere dichiarati e valutati nelle graduatorie per le supplenze o nei concorsi?
    Sì, come specificato nella CM 15/2011 del MIUR l’aspettativa per motivi di ricerca segue le stesse disposizioni del congedo per dottorato, di conseguenza è valida ai fini giuridici, pertanto le annualità in aspettativa sono considerate giuridicamente annualità di servizio valutabili.
    Per ulteriori info si consiglia la lettura della nostra guida su dottorato e scuola.
     

FAQ dottorato e didattica universitaria

  1. I dottorati all’estero sono valutabili?
    Sì, la domanda per le graduatorie, quella del corso ordinario e di quello straordinario consentono di inserire dottorati acquisiti all’estero nella voce relativa al dottorato, purché in possesso di dichiarazione di equipollenza o di equivalenza. Come specificato nell’art. 12, comma 7 dell’O.M. 60/2020, i titoli esteri non possono essere autocertificati, pertanto è necessario allegare la documentazione relativa al dottorato estero.
     

  2. I dottorati all’estero sono valutabili anche in assenza di equipollenza/equivalenza?
    No, per tutti i titoli esteri valutabili è necessaria l’equipollenza o equivalenza da allegare alla domanda.
     

  3. È possibile dichiarare il titolo di dottorato di ricerca se è stata già discussa la tesi ma manca ancora il provvedimento del Rettore?
    Sì, il titolo si acquisisce con la discussione della tesi finale, il decreto rettorale è una ratifica.
     

  4. Un dottorato in corso è valutabile?
    No, sono valutabili esclusivamente i titoli conseguiti entro la scadenza delle domande.
     

  5. Gli anni di servizio in congedo per dottorato possono essere utilizzati per il computo delle tre annualità necessarie per il concorso straordinario?
    Sì, come specificato nella CM 15/2011 del MIUR il congedo per dottorato è valido ai fini giuridici, di conseguenza è considerato giuridicamente un’annualità di servizio.
    Per ulteriori info si consiglia la lettura della nostra guida su dottorato e scuola.
     

  6. Gli anni di servizio in congedo per dottorato possono essere dichiarati e valutati nelle graduatorie per le supplenze o nei concorsi?
    Sì, come specificato nella CM 15/2011 del MIUR il congedo per dottorato è valido ai fini giuridici, di conseguenza il servizio svolto può essere dichiarato e valutato.
    Per ulteriori info si consiglia la lettura della nostra guida su dottorato e scuola.
     

  7. Avendo il dottorato è possibile essere esonerati dai CFU richiesti per l’accesso alla propria cdc?
    No, i requisiti di accesso stabiliti dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017 sono validi per tutti. Il dottorato si configura come ulteriore titolo valutabile nei concorsi e nelle graduatorie per le supplenze.
     

  8. La didattica universitaria è valutata?
    La risposta del Ministero è stata negativa.
     

  9. È valutata l’attività come cultore della materia?
    No.
     

FAQ generiche sui concorsi

  1. È possibile iscriversi con riserva se non si possiedono tutti i requisiti di accesso?
    L’iscrizione con riserva è consentita esclusivamente alle seguenti categorie

    1. aspiranti i cui requisiti di accesso sono titoli conseguiti all’estero e che hanno presentato domanda di riconoscimento;

    2. maturandi privatisti che possono concorrere come ITP;

    3. nel concorso straordinario, docenti che raggiungono i 3 anni di servizio con l’annualità del 2019/2020.
       

  2. Chi, tramite concorso, riesce a prendere soltanto l'abilitazione, può poi fare l'inserimento nella I fascia GPS e nella II fascia GI anche in una regione diversa da quella per il concorso?
    Sì, l’abilitazione è un titolo valido su tutto il territorio nazionale, pertanto utilizzabile su tutto il territorio.
     

  3. Poiché esistono quattro concorsi (ordinario per primaria e infanzia, ordinario per la secondaria, straordinario per il ruolo e straordinario per l’abilitazione), chi avesse i requisiti può partecipare a tutti? Anche in regioni diverse?
    Sì.
     

  4. Sono attualmente dottorando/a, cosa succede se vinco il concorso?
    Se nel momento dell’immissione in ruolo si risultasse ancora dottorandi è possibile chiedere il congedo per dottorato previsto dall’art. 2 della legge 476/1984 e dalle circolari ministeriali 120/2002 e 15/2011, in modo da conservare il posto a scuola e terminare il dottorato.
    Per ulteriori info si consiglia la lettura della nostra guida su dottorato e scuola.
     

  5. Ho un assegno di ricerca/altro contratto di ricerca post-dottorato in corso, cosa succede se vinco il concorso?
    Se nel momento dell’immissione in ruolo si avesse ancora un contratto di ricerca post-dottorato in corso è possibile chiedere l’aspettativa per motivi di ricerca prevista dalla legge 240/2010 e dalla circolare ministeriale 15/2011, in modo da conservare il posto a scuola e terminare il contratto di ricerca.
    Per ulteriori info si consiglia la lettura della nostra guida su dottorato e scuola.
     

FAQ generiche sulle graduatorie

  1. È possibile iscriversi con riserva se non si possiedono tutti i requisiti di accesso?
    No.
     

  2. È possibile inserire il servizio svolto contemporaneamente in due o più cdc?
    Sì, è specificato nella faq ministeriale n. 19.
    Esempio: un docente inserito in A20, A26, A27, A28 e una GPS sostegno con servizio annuale contemporaneo in A26 e A27 avrà

    1. GPS A20: 6 punti

    2. GPS A26: 12 punti

    3. GPS A27: 12 punti

    4. GPS A28: 6 punti

    5. GPS sostegno: 6 punti
       

  3. Come viene valutato il servizio svolto su sostegno?
    La nota ministeriale 1290/2020 ha specificato che ogni servizio su sostegno è valutabile come

    1. servizio specifico nell’eventuale GPS sostegno del relativo grado;

    2. servizio specifico su tutte le cdc dello stesso grado;

    3. servizio aspecifico su cdc di altro grado e posti di sostegno di altro grado.

    4. Esempio: un docente inserito in A11, A12, A22, GPS sostegno I grado e GPS sostegno II grado, con annualità di servizio su sostegno nel II grado avrà

      1. GPS A11: 12 punti
      2. GPS A12: 12 punti
      3. GPS A22: 6 punti
      4. GPS sostegno II grado: 12 punti
      5. GPS sostegno I grado: 6 punti
  4. Per chi è interessato al sostegno, ma non ha i requisiti per accedere alla prima e seconda fascia delle GPS sostegno, ci sono possibilità di ottenere supplenze sul sostegno?
    Per le supplenze al 30/06 e 31/08 su sostegno l’ordine di convocazione sarà il seguente:

    1. specializzati su sostegno inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GaE;

    2. specializzati inseriti nella I fascia GPS sostegno;

    3. docenti inseriti nella II fascia GPS sostegno;

    4. GaE posti comuni incrociate;

    5. I fascia GPS posti comuni incrociate;

    6. II fascia GPS posti comuni incrociate.
       

  5. Il servizio senza titolo è valutabile?
    La nota ministeriale 1290/2020 ha precisato che il servizio reso senza il titolo di studio di accesso è valutabile se e soltanto se il suddetto titolo è stato acquisito dall’aspirante nel momento di presentazione della domanda.

    1. Esempio: se un laureando in scienze e tecniche dello sport che svolge servizio nella A48 (scienze motorie nella secondaria di II grado) ora ha concluso la sua laurea potrà inserire il servizio svolto da laureando.

    2. Esempio: un laureato in filologia ha insegnato nella A12 senza aver completato tutti i crediti richiesti nel DPR 19/2016 potrà caricare il servizio se e solo se ora ha completato i crediti richiesti, in caso contrario il servizio non sarà valutabile.

    3. Esempio: un laureato in ingegneria che ha svolto servizio nella A27 non potrà caricare tale servizio in quanto la laurea in ingegneria non è titolo di accesso per la A27 secondo le tabelle del DPR 19/2016 e DM 259/2017.

    4. Esempio: un laureato in giurisprudenza che ha svolto servizio nella scuola primaria e non possiede una laurea in scienze della formazione primaria o un diploma magistrale ante 2001/2002 non potrà caricare tale servizio.
       

  6. È possibile valutare il servizio su una cdc come specifico su altra cdc?
    No, come specificato nel punto C.1. delle tabelle allegate all’O.M. 60/2020 il servizio è specifico se svolto nella specifica cdc, per le altre cdc risulta aspecifico.
     

  7. I servizi nelle scuole private non paritarie sono valutabili?
    Sì, ai sensi dell’art.15, comma 4, dell’O.M. 60/2020.
     

  8. Con un assegno di ricerca o un contratto di RTDa è possibile assumere incarico di supplenza e chiedere l’aspettativa per la supplenza, acquisendo il punteggio?
    Sì, è specificato nella legge 240/2010 e nella circolare ministeriale 15/2011.
    Per ulteriori info si consiglia la lettura della nostra guida su dottorato e scuola.
     

  9. Come devono comportarsi i Laureati V.O. che abbiano recuperato esami integrativi per le relative cdc sostenendo annualità da 8 CFU che poi nei nuovi ordinamenti sono diventati di 12 CFU?
    Conta ciò che è scritto nel certificato di laurea, se un esame è da 8 CFU i CFU sono 8.