Circolare CNR sulla disciplina transitoria per gli assegni di ricerca: necessaria interpretazione omogenea delle norme

Rilanciamo il comunicato di ANPRI - Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca - attinente alla recente circolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) n. 17/2022, inerente a “Prime Indicazioni sui contratti di ricerca” (https://www.urp.cnr.it/documenti/c22-17-circolare.pdf)

Tale circolare riporta infatti, al paragrafo 8, la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca attraverso la seguente formulazione: “per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero sino a fine dicembre 2022, limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca”.

Tale formulazione, come spiega il comunicato di ANPRI, “lascia però margini interpretativi in merito al termine ultimo per la programmazione e al termine ultimo per la deliberazione delle suddette procedure.”

Il comma 6-quaterdecies dell’art.14 (DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge n. 79/2022, in vigore dal 29 giugno 2022) riporta infatti: Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca […] e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca”.

L’interpretazione del passaggio viene sia dal dossier in accompagnamento al DL (http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/D22036b.htm?_1656427305832#_Toc106902464) che esplicitamente riporta: “limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine” e dalla nota ministeriale diffusa lo scorso 8 luglio dalla ministra Messa ai Rettori e Direttori Generali delle Università, che riporta: “Il comma 6-quaterdecies detta, invece, la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all’entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l’indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano stato state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell’ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo.” (https://www.aipass.org/sites/default/files/Precisazioni%20Ministra%2008-07-2022.pdf). 

Le medesime conclusioni interpretative, sulla base di questi riferimenti, sono state diffuse anche dall'ADI, nella guida al preruolo (per approfondire: https://dottorato.it/content/guida-adi-alla-riforma-del-preruolo-2022).

Il superamento degli assegni di ricerca in favore di un vero contratto rappresenta sicuramente un traguardo importante nella lotta al precariato. Per garantire tuttavia una transizione il più possibile organica e congruente con la programmazione del lavoro nei gruppi di ricerca, tanto nelle università quanto negli enti, è necessaria un’interpretazione omogenea delle norme, sui medesimi riferimenti. 

Per questo condividiamo le conclusioni di ANPRI in chiusura del comunicato, sulla necessità di rettifica della circolare: “così da evitare eventuali errate interpretazioni da parte degli uffici amministrativi degli Istituti e delle altre strutture dell’Ente.”

LEGGI IL COMUNICATO ANPRI (link: https://www.anpri.fgu-ricerca.it/cnr-richiesta-rettifica-della-circolare-n-17-2022-contenente-prime-indicazioni-sui-contratti-di-ricerca/)